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Leggi e Regolamenti


L. 2 aprile 1968, n. 518 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114.

Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.

Articolo unico. - In deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l'approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti all'uso delle stesse (Vedi il D.M. 27 dicembre 1971)