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Leggi e Regolamenti


Legge 25 marzo 1985, n.106 - Disciplina del volo da diporto o sportivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell’articolo 743 del codice della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell’allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all’allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all’evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

Art. 2
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
-all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma;
-all’attività preparatoria per l’uso degli stessi apparecchi;
-alle norme di circolazione e di sicurezza;
-all’obbligo dell’assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all’attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

Art. 3
Il Ministero dei trasporti si avvale dell’Aero Club d’Italia per quanto attiene allo svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall’Aero Club d’Italia per l’espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all’approvazione del Ministero dei trasporti.

Art.4
Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge, o del regolamento di cui all’articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psicofisica e dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all’articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Datata Roma, addì 25 marzo 1985

PERTINI
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Signorile, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

NOTE
Nota all’art. 1, primo comma:
— Il testo dell’art. 743 del codice della navigazione è il seguente: «Art. 743. Nozione di aeromobile. — Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento».
Nota all’art. 4, ultimo comma:
— La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione lì (articoli 13-31) disciplina l’applicazione delle stesse sanzioni. L’art. l7 di detta legge si riferisce all’ufficio al quale deve essere presentato il rapporto sulla violazione amministrativa.

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D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

VISTO l’art. 87 della Costituzione;
VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO l’art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto sportivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti:

Emana
il seguente decreto:

Capo I - Prescrizioni generali
1. Il pilota, oltre che all’osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell’apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

2. Obbligo del casco protettivo. — 1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall’allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987. — 2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e nell’art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’’11 luglio 1986.

3. Uso delle aree per decollo e atterraggio. — 1. Il decollo e l’atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell’area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari. — 2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla norrmativa vigente.

4. Limiti alle operazioni di volo. — 1. Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.

5. ldentificazione degli apparecchi. — 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero Club d’Italia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, e successive modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell’apparecchio. Dovrà inoltre essere riportata l’identità della compagnia assicuratrice.
3. L’Aero Club d’Italia, verifica la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di identificazione. L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.
4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell’ala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’apposizione della targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero Club d’Italia. In caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).
9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell’apparecchio.

Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza

6. Conduzione dei voli. — 1. L’attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall’alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome traffic Zone). piedi
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e militari.

7. Voli in prossimità di altri apparecchi. — 1. È fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.

8. Precedenze. — 1. Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza da non creare rischi di collisione.
2. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, l’apparecchio che ha l’altro sulla sua destra deve dare la precedenza.
3. Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.

9. Sorpasso. — 1. Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi non è consentito se non a quote o distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpasso e per non creare rischi di collisione.
2. L’apparecchio sorpassante ha la precedenza sull’apparecchio sorpassato. In nessun caso quest’ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.

10. Precedenza in atterraggio. — 1. Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l’atterraggio.
2. Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.
3. Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l’atterraggio, l’apparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

11. Emanazione di restrizioni e divieti. — 1. I provvedimenti di cui all’art. 2, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106. devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni all’attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.
2. I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dell’Aero Club d’Italia mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.

Capo II - Norme di circolazione e di sicurezzaCapo IlI - Accertamento di idoneità, per l’attività di volo da diporto o sportivo

12. Attestato di idoneità. — 1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
2. L’attestato di cui al comma I si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.
3. Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di origine.
4. Il certificato d’idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell’Aero Club d’Italia, nell’attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell’attestato e per l’annotazione sullo stesso, della nuova scadenza.
5. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d’idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.

13. Visita medica. — 1. Le visite mediche per la certificazione dell’idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività preparatoria.
2. I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l’esercizio dell’attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.

14. Soggetti preposti alla certificazione dell’idoneità psico-fisica.— 1. L’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell’Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell’A.M., da un medico specializzato in medicina della sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.

15. Requisiti psico-fisici, minimi richiesti. — 1. I requisiti psico-fisici minimi richiesti per il rilascio del certificato di idoneità, di cui all’art. 14, sono i seguenti:
a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l’uso di lenti correttive. Verificandosi quest’ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l’uso delle lenti durante il volo si intenderà obbligatorio;
b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
c) capacità di percepire i colori di trasparenza;
d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orec-chio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all’esaminatore;
e) funzione vestibolare normale;
f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l’esercizio dell’attività di volo da diporto o sportivo.

Capo II - Norme di circolazione e di sicurezza

16. Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità. — 1. L’attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall’Aero Club d’Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest’ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero Club d’ltalia.
2. È condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 300 milioni per persona, ferme le regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.

17. Ammissione ai corsi. — 1. Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo i candidati devono:
a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 16 ed avere l’assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;
b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.

18. Programmi dei corsi. — 1. I programmi didattici dei corsi previsti dall’art. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.
2. I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dell’Aero Club d’Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:
a) aerodinamica;
b) meteorologia;
c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
d) tecnica di volo;
e) tecnica di decollo e di atterraggio;
f) operazione ed atterraggi di emergenza;
g) norme di circolazione e di sicurezza;
h) principi di legislazione aeronautica.

19. Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo. — 1. L’attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dall’Aero Club d’Italia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero Club d’Italia, con modalità approvate dai Ministero dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dell’attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo
previsto dall’art. 16.

20. Prove di esame per il conseguimento dell’attestato di istruttore. — 1. Le prove di esame per il conseguimento dell’attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:
a) prove pratiche di volo;
b) prove teoriche e pratiche a terra;
c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti per il rilascio dell’attestato di idoneità previsto dall’art. 16.

Capo V - Assicurazione

21. Obbligo di assicurazione per danni a terzi. — 1. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o collisione in volo.
2. All’osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell’apparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l’obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.
3. L’Aero Club d’Italia, su richiesta di chi si dichiari danneggiato, provvederà a fornire l’informazione relativa all’idoneità della compagnia assicuratrice dell’apparecchio danneggiante.

22. Requisiti della copertura assicurativa. — 1. Affinché, si possa considerare adempiuto l’obbligo di cui all’art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti
1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose;
2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’autore del danno;
3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
4) obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;
5) divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;
7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall’assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.

23. Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni. — 1. Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se l’organizzazione non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.
2. Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.

24. Norme transitorie e finali. — 1. Per la prima applicazione del presente decreto e,comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l’Aero Club d’Italia procederà all‘attribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministro dei trasporti - Direzione generale dell’aviazione civile.