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Leggi e Regolamenti


Attività preparatoria per ll conseguimento dell’attestato di idoneità al volo e di istruttore su apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore

In conformità a quanto disposto dall’art. 16 del DPR n.404 del 4 agosto 1988, si stabilisce che per ottenere la relativa certificazione da parte dell’AeCl le scuole per lo svolgimento dell’attività di istruzione di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Struttura

1.1. Un campo di volo si ritiene idoneo per attività preparatoria al volo da diporto o sportivo quando corrisponde ai seguenti requisiti:
a) lunghezza minima della pista mt. 400 con una tolleranza del 10%;
b) larghezza minima della pista mt. 20 con una tolleranza del 10%;
c) almeno una entrata libera da ostacoli significativi. Detto campo deve garantire in entrambe le direzioni di decollo e di atterraggio l’esecuzione in sicurezza di tali manovre;
d) dal bordo pista dovranno essere presenti, sia a destra che a sinistra, fasce laterali di larghezza di almeno IO mt. prive di ostacoli al suolo;
e) assenza di linee elettriche di altezza superiore a 8 mt. entro 300 mt. dalle testate e 300 mt. lateralmente (tollerate su un solo lato, ma ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal bordo pista);
f) segnaletica al suolo (manica a vento, cinesini);
g) disponibilità di ricovero apparecchi o di adeguata copertura;
h) possibilità di assistenza tecnica;
i) disponibilità di primo soccorso (adatta allo scopo cassetta di tipo nautico per navigazione oltre le 6 miglia).
l) presenza di un numero adeguato di estintori certificati collocati in maniera visibile e in luogo con facile accesso posto a ridosso della linea di volo;
m) disponibilità di un telefono nelle vicinanze del campo;
n) disponibilità di un settore coperto per briefing non necessariamente sul campo di volo;
o) atto notorio del Legale Rappresentante dell’Ente richiedente in cui si dichiara che il campo di volo è conforme alle caratteristiche innanzi descritte.
Per condizioni particolari meteo, manutenzioni della pista ecc., sarà possibile operare temporaneamente da qualsiasi altro campo di analoghe caratteristiche e requisiti, dandone tempestiva comunicazione all’AeCI.
1.2. Aula adibita allo svolgimento del programma teorico con i seguenti ausili didattici:
- schema del circuito di traffico con indicazione dei punti di riferimento e dei parametri;
- carta delle zone di lavoro;
- carta aeronautica ove siano riportati gli spazi aerei vietati, pericolosi, riservati, controllati, eccetera;
- lavagna;
- carte geografiche;
- libri di testo per le materie di insegnamento;
- manuali delle istruzioni di impiego e manutenzioni per ogni singolo tipo di apparecchio impiegato nella scuola;
- tabellone esplicativo della segnaletica e significato uso bandiere;
- regolamento della scuola.
1.3. Le seguenti ulteriori attrezzature di terra:
- materiali ed attrezzature per assicurare l’efficienza, la manutenzione ed i rifornimenti degli apparecchi;
- materiali per il parcheggio ed ancoraggio degli apparecchi;
- coppie di bandiere per segnalazione;
- binocolo e caschi protettivi.
1.4. Attrezzature di volo:
- Uno o più apparecchi biposto sui quali sia possibile effettuare anche attività di volo da solista; in caso contrario è necessaria la disponibilità di uno o più apparecchi monoposto. Almeno un apparecchio biposto dev’essere equipaggiato con la seguente strumentazione: altimetro, anemometro bussola, temperatura, cilindri e/o temperatura gas di scarico, contagiri motore.

2. Personale

Il personale delle scuole per lo svolgimento dell’attività di istruzione di volo da diporto o sportivo deve essere così suddiviso:
- direttore
- istruttore
- addetto alla sicurezza del volo
- addetto/i alla assistenza di primo soccorso e antincendio.
2.1. Il direttore dovrà essere in possesso dell’attestato di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore rilasciato dall’AeCI in corso di validità e avrà nell’ambito della scuola, oltre alla responsabilità del rispetto delle norme e disposizioni emesse dalla competente autorità, i seguenti compiti:
a) curare l’organizzazione e la disciplina generale della scuola;
b) elaborare il piano didattico della scuola e controllarne lo svolgimento;
c) controllare, preferibilmente attraverso i registri di presenza e schede di profitto, l’andamento addestrativo e la frequenza degli allievi;
d) controllare l’attività degli istruttori curandone, in particolare, il rispetto dello standard;
e) autorizzare direttamente o tramite suo delegato l’inizio dell’attività giornaliera dopo aver verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza;
f) segnalare all’AeCl su apposito modulo (All. A) eventuali incidenti occorsi durante l’attività addestrativa.
La funzione di direttore e di istruttore può essere svolta dalla medesima persona.
Nel caso che la scuola disponga sia del direttore che dell’istruttore, l’incarico di addetto alla sicurezza del volo può essere assunto da uno dei due.
È preferibile, in ogni caso, che l’incarico dell’addetto alla Sicurezza Volo sia distinto dai precedenti (direttore e istruttore).
2.2. Gli istruttori dovranno essere in possesso del relativo attestato, in corso di validità. Compito dell’istruttore è l’insegnamento delle materie teoriche e pratiche, nell’ambito del piano didattico della scuola.
2.3. L’addetto alla sicurezza del volo, scelto dal Direttore, dovrà collaborare affinché il livello di sicurezza durante l’attività istruzionale sia il più alto possibile e dovrà verificare che durante i voli di addestramento siano garantite tutte le procedure relative alla sicurezza a terra (movimento apparecchi, automobili, allievi piloti, visitatori, mezzi di soccorso, eccetera).
2.4. Addetto/i alla assistenza di primo soccorso e antincendio dovranno essere in grado di fornire la necessaria assistenza utilizzando le attrezzature di cui all’art. 1 p i) ed 1).

3. Programma didattico

Predisposto dall’AeCl e approvato dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell’art. 16 del DPR 404/88.

4. Regolamento operativo della scuola

Il «Regolamento della Scuola», sulla base dei requisiti indicati ai punti precedentii, deve esplicitare in forma semplice: organizzazione, compiti, modi di funzionamento per conseguire gli scopi, i relativi capitoli potranno trattare nell’ordine i seguenti argomenti:
a) organizzazione;
b) compiti del personale: direttore, istruttore, addetto alla sicurezza volo ecc.;
c) infrastrutture, mezzi e loro impiego;
d) modalità di svolgimento dell’attività addestrativa (teorica e pratica);
e) norme di disciplina e sicurezza del volo;
f) pronto soccorso e antincendi;
g) pianta del campo di volo con schema circuito e carte delle zone di lavoro.

5. Domanda di certificazione

Per ottenere dall’AeCI l’autorizzazione a operare, la scuola deve presentare una domanda in carta legale corredata della documentazione relativa ai punti precedentemente indicati.
Nel caso di scuole organizzate da un aero club federato, la domanda deve essere firmata dal Presidente dell’aero club stesso, ovvero se si tratta di Ente aggregato, dal legale rappresentante dell’associazione.
La domanda, che verrà valutata dall’Aero Club d’Italia, dovrà comprendere:
a) il «Regolamento» della scuola;
b) la scheda scuola (modello OP) compilata nelle sue parti (all. B);
c) schema del circuito di traffico;
d) carta delle zone di lavoro e delle zone vietate;
e) elenco dei libri di testo o delle dispense e dei relativi autori.
L’autorizzazione ad operare ha una durata triennale e potrà essere revocata o sospesa in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
Per ottenere il rinnovo della certificazione gli aero club federati o enti aggregati interessati dovranno, almeno 3 mesi prima della scadenza della suddetta certificazione, produrre all’AeCl i documenti di cui ai precedenti punti del presente regolamento.
Ogni scuola è obbligata a segnalare all’Aero Club d’Italia eventuali incidenti o inconvenienti gravi.
Le varianti relative alla documentazione allegata alla domanda dovranno essere tempestivamcnte comunicate all’Aero club d’Italia per la necessaria approvazione.